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[1]((Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel precedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo d'ufficio nelle cancellerie e segreterie.
[2]I posti di cancelliere di tribunale e Corte d'appello, di segretario di R. procura e di procura generale e quelli di cancelliere di pretura nelle sedi di tribunale o Corte d'appello non possono essere conferiti ai funzionari che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneita' da parte della Commissione)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
