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[1]Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le commissioni nel procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo di ufficio nelle cancellerie e segreterie.

[2]I posti di cancelliere di pretura, di tribunale e di Corte d'appello, di segretario di Regia procura o di procura generale di Corte d'appello, non possono essere conferiti ai funzionari, che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneita' da parte delle commissioni.

Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 19 luglio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;720~art9 · fonte del testo

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