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[1]I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

[2]Tuttavia ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25, ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

[3]Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilita' con intero stipendio e per due anni, decorsi i quali se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi o a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio o, altrimenti, la indennita' secondo le leggi vigenti, computando in ambedue i casi a loro favore, come anni di servizio, i due anni della disponibilita'.

Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;720~art7 · fonte del testo

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