Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 138 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servizio, previo parere della commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione, o pei delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assoluti per insufficienza di indizi o per non provata reita', o pei quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti piu' di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.
tolto: I funzionari contemplati nei due articoli precedenti potranno chiedere di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verra' stabilito dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-13;720~art6 · fonte del testo
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