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Fermo il disposto dell'art. 16 i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti agli arbitri, nonche' i provvedimenti e le decisioni emesse dei medesimi, tanto per gli originali che per le copie sono soggetti alla tassa di bollo di lire tre per ogni foglio se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire due se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 1 novembre 1915
