Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione, va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizio avanti le preture, e di lire tre, oltre i decimi, avanti i tribunali e le Corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge.
[2]L'inosservanza di questa disposizione dara' luogo all'applicazione della penalita' comminata dall'art. 56, n. 1 della legge sul bollo, testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, a carico degli avvocati n procuratori e del cancelliere,
[3]Gli altri esemplari delle memorie e note aggiunte sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso d'uso ai sensi dell'art. 2 del predetto testo unico, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
