Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato o su proposta del primo presidente o procuratore generale, puo' provocare la revisione delle deliberazioni delle commissioni distrettuali da farsi da apposita commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta come appresso:
- a)di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente;
- b)dell'avvocato generale della Corte di cassazione stessa;
- c)di un consigliere della Corte medesima, eletto in assemblea generale;
- d)del vice-direttore generale in funzione di capo del personale o, in mancanza, del direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie;2
- e)dell'ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia.
[2]I due membri della magistratura giudicante durano in carica due anni.
[3]Le norme pel funzionamento di detta commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge, fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati secondo le leggi vigenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1005
2Il Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1005 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie, in caso di impedimento sara' sostituito nella Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia dall'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, da un capo sezione della divisione stessa".
Testo in vigore dal 24 luglio 1915 al 16 dicembre 2009
