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[1]Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato o su proposta del primo presidente o procuratore generale, puo' provocare la revisione delle deliberazioni delle commissioni distrettuali da farsi da apposita commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta come appresso:
- a)di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente;
- b)dell'avvocato generale della Corte di cassazione stessa;
- c)di un consigliere della Corte medesima, eletto in assemblea generale;
- d)del vice-direttore generale in funzione di capo del personale o, in mancanza, del direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie;
- e)dell'ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia.
[2]I due membri della magistratura giudicante durano in carica due anni.
[3]Le norme pel funzionamento di detta commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge, fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati secondo le leggi vigenti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 24 luglio 1915
