Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 16 luglio 1914, n. 679.
Abrogato dal 7 agosto 1914
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Articolo abrogato dalla l. 16 luglio 1914, n. 679.
Abrogato dal 7 agosto 1914
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3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1906 al 7 agosto 1914. 143 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il limite minimo stabilito dal precedente articolo, l'insegnante sara' obbligato, dove e' possibile, a completarlo, fino al detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte, o in altri istituti, nel modo indicato dall'art. 24. Esso pero' avra' diritto a una retribuzione per la eventuale eccedenza d'orario sul detto limite minimo che fosse richiesta per mantenere la necessaria unita' del programma d'insegnamento in una medesima classe; ma non potra' esimersi dall'obbligo di tale eccedenza.
tolto: Il limite minimo di orario e' diminuito di due ore settimanali di lezione, quando l'insegnamento venga impartito in due istituti, o quando l'insegnante debba compiere il suo orario minimo coll'insegnamento di una materia diversa da quella della propria cattedra.
tolto: Per l'applicazione del precedente comma, il liceo e l'annesso ginnasio, la scuola normale e l'annessa scuola complementare costituiscono un solo istituto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1914, N. 679
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-04-08;142~art9 · fonte del testo
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