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[1]Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il limite minimo stabilito dal precedente articolo, l'insegnante sara' obbligato, dove e' possibile, a completarlo, fino al detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte, o in altri istituti, nel modo indicato dall'art. 24. Esso pero' avra' diritto a una retribuzione per la eventuale eccedenza d'orario sul detto limite minimo che fosse richiesta per mantenere la necessaria unita' del programma d'insegnamento in una medesima classe; ma non potra' esimersi dall'obbligo di tale eccedenza.
[2]Il limite minimo di orario e' diminuito di due ore settimanali di lezione, quando l'insegnamento venga impartito in due istituti, o quando l'insegnante debba compiere il suo orario minimo coll'insegnamento di una materia diversa da quella della propria cattedra.
[3]Per l'applicazione del precedente comma, il liceo e l'annesso ginnasio, la scuola normale e l'annessa scuola complementare costituiscono un solo istituto.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 7 agosto 1914
