Art. 39
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[1]Gli incaricati attuali fuori ruolo che non rientrino fra quelli ai quali si riferiscono i due articoli precedenti, quando contino almeno un triennio di insegnamento, saranno preferiti per le classi aggiunte e corsi non completi e per le supplenze, colle norme che verranno stabilite nel regolamento.
[2]Tutti gli attuali incaricati fuori ruolo che posseggono il titolo legale di abilitazione all'insegnamento saranno ammessi, qualunque sia la loro eta', ai concorsi generali di ammissione in servizio che verranno banditi fino a tutto il 1910. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 1911, n. 177
5La L. 12 marzo 1911, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1914 il termine di cui al 2° comma dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142".
Testo in vigore dal 29 marzo 1911 al 16 dicembre 2009
