Art. 39
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[1]Gli incaricati attuali fuori ruolo che non rientrino fra quelli ai quali si riferiscono i due articoli precedenti, quando contino almeno un triennio di insegnamento, saranno preferiti per le classi aggiunte e corsi non completi e per le ((supplenze)), colle norme che verranno stabilite nel regolamento.
[2]Tutti gli attuali incaricati fuori ruolo che posseggono il titolo legale di abilitazione all'insegnamento saranno ammessi, qualunque sia la loro eta', ai concorsi generali di ammissione in servizio che verranno banditi fino a tutto il 1910.
Testo in vigore dal 26 giugno 1906 al 29 marzo 1911
