Art. 38
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[1]Coloro che per le disposizioni del precedente articolo, ((venuto il loro turno)), saranno chiamati in servizio come straordinari, decadranno da tale diritto, qualora non raggiungano la sede loro assegnata; e non potranno essere confermati nel precedente loro incarico.
[2]Tutte le graduatorie in vigore all'approvazione della presente legge, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1906 per coloro che, riusciti eleggibili in un concorso, non accettarono l'incarico o la nomina in ruolo o non furono assunti in servizio.
[3]Per gli effetti di questo articolo, e del precedente, si considerano come incaricati fuori ruolo anche coloro che sono comandati ad insegnamento di ruolo diverso da quello cui appartengono, e coloro che negli Istituti d'istruzione classica, tecnica e normale hanno incarico fuori ruolo a titolo di supplenza per l'intero anno scolastico e per un corso od orario completo.
[4]I titolari, reggenti e incaricati di ruolo che in seguito a concorsi siano stati comandati a un insegnamento di diverso ordine di ruoli, agli effetti dello stipendio e della carriera saranno considerati ancora come ascritti all'ordine di ruoli al quale senza il comando avrebbero appartenuto, e questo finche' non raggiungeranno le condizioni prescritte dall'articolo precedente, per poter passare nel nuovo ordine di ruoli. In seguito a tale passaggio e dopo conseguito l'ordinariato in quest'ordine di ruoli, saranno ad essi applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 6.
[5]Nessun comando d'insegnanti da uno ad un altro ordine di ruoli potra' piu' farsi dopo il termine dell'anno scolastico 1905-1906.
Testo in vigore dal 26 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
