Art. 37
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009. 445 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: All'applicazione della presente legge, in relazione al numero dei posti di ruolo determinati dall'art. 11, saranno assunti in servizio col grado di straordinario, nell'ordine qui sotto indicato e nelle residenze che si renderanno di volta in volta vacanti, e fino a che tutti siano stati immessi nel ruolo:
tolto: a) coloro che abbiano ottenuto in concorsi ancora in vigore la eleggibilita' a reggenti o ad incaricati di ruolo nell'ordine delle rispettive graduatorie, siano o non siano stati gia' assunti come incaricati, salvo per essi le disposizioni del 2° comma dell'art. 38;
tolto: b) gli incaricati fuori ruolo che, avendo ottenuto per concorso la eleggibilita' a reggenti o a incaricati, hanno corso od orario completo nel medesimo istituto e per la materia per la quale hanno ottenuto l'eleggibilita', nell'ordine di precedenza stabilito dalla loro assunzione in servizio; pero' gli incaricati fuori ruolo di materie letterarie nei ginnasi inferiori, forniti di titolo di abilitazione e assunti in servizio prima dell'anno scolastico 1902-903, saranno chiamati, nell'ordine stabilito dalla loro assunzione in servizio, prima dei classificati nel concorso bandito il 24 luglio 1903;
tolto: c) gli incaricati fuori ruolo che avendo ottenuto in concorsi l'eleggibilita' a reggenti o ad incaricati, contano almeno otto anni di servizio continuato, anche se non hanno corso od orario completo d'insegnamento della materia per cui hanno avuto l'eleggibilita';
tolto: d) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non avendo preso parte a concorsi siano almeno nel secondo anno scolastico di servizio, e posseggano il titolo legale d'abilitazione all'insegnamento;
tolto: e) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non possedendo titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, siano stati ammessi in servizio prima del 1902, e abbiano il voto favorevole di una ispezione che il Ministero fara' eseguire entro sei mesi dalla loro domanda.
tolto: La promozione a ordinario degli incaricati fuori ruolo che saranno assunti in servizio come straordinari in forza dei capoversi a) e b) non sara' subordinata alle condizioni di ispezioni e rapporti prescritte dall'art. 3, quando contino gia' piu' di un triennio di servizio. Questi incaricati e quelli del comma d) saranno promossi ordinari dopo un anno di straordinariato, se il servizio da essi prestato raggiunga almeno gli otto anni; e dopo due anni di straordinariato se il loro servizio non raggiunga il detto limite di otto anni, ma non sia inferiore al triennio.
tolto: Gli attuali incaricati fuori ruolo che per le precedenti disposizioni hanno diritto di essere assunti in ruolo conservano, finche' non vi siano assunti, il diritto a un incarico in classi aggiunte colle norme che verranno stabilite nel regolamento, e con la retribuzione di cui godono attualmente, purche' questa non superi lo stipendio di straordinario del ruolo corrispondente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-04-08;142~art37 · fonte del testo
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