Art. 37
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[1]All'applicazione della presente legge, in relazione al numero dei posti di ruolo determinati dall'art. 11, saranno assunti in servizio col grado di straordinario, nell'ordine qui sotto indicato e nelle residenze che si renderanno di volta in volta vacanti, e fino a che tutti siano stati immessi nel ruolo:
- a)coloro che abbiano ottenuto in concorsi ancora in vigore la eleggibilita' a reggenti o ad incaricati di ruolo nell'ordine delle rispettive graduatorie, siano o non siano stati gia' assunti come incaricati, salvo per essi le disposizioni del 2° comma dell'art. 38;
- b)gli incaricati fuori ruolo che, avendo ottenuto per concorso la eleggibilita' a reggenti o a incaricati, hanno corso od orario completo nel medesimo istituto e per la materia per la quale hanno ottenuto l'eleggibilita', nell'ordine di precedenza stabilito dalla loro assunzione in servizio; pero' gli incaricati fuori ruolo di materie letterarie nei ginnasi inferiori, forniti di titolo di abilitazione e assunti in servizio prima dell'anno scolastico 1902-903, saranno chiamati, nell'ordine stabilito dalla loro assunzione in servizio, prima dei classificati nel concorso bandito il 24 luglio 1903;
- c)gli incaricati fuori ruolo che avendo ottenuto in concorsi l'eleggibilita' a reggenti o ad incaricati, contano almeno otto anni di servizio continuato, anche se non hanno corso od orario completo d'insegnamento della materia per cui hanno avuto l'eleggibilita';
- d)gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non avendo preso parte a concorsi siano almeno nel secondo anno scolastico di servizio, e posseggano il titolo legale d'abilitazione all'insegnamento;
- e)gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non possedendo titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, siano stati ammessi in servizio prima del 1902, e abbiano il voto favorevole di una ispezione che il Ministero fara' eseguire entro sei mesi dalla loro domanda.
[2]La promozione a ordinario degli incaricati fuori ruolo che saranno assunti in servizio come straordinari in forza dei capoversi a) e b) non sara' subordinata alle condizioni di ispezioni e rapporti prescritte dall'art. 3, quando contino gia' piu' di un triennio di servizio. Questi incaricati e quelli del comma d) saranno promossi ordinari dopo un anno di straordinariato, se il servizio da essi prestato raggiunga almeno gli otto anni; e dopo due anni di straordinariato se il loro servizio non raggiunga il detto limite di otto anni, ma non sia inferiore al triennio.
[3]Gli attuali incaricati fuori ruolo che per le precedenti disposizioni hanno diritto di essere assunti in ruolo conservano, finche' non vi siano assunti, il diritto a un incarico in classi aggiunte colle norme che verranno stabilite nel regolamento, e con la retribuzione di cui godono attualmente, purche' questa non superi lo stipendio di straordinario del ruolo corrispondente.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
