Art. 36
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[1]Gli attuali titolari (compresi quelli ad personam) nei ginnasi superiori, di materie letterarie nelle scuole complementari, di disegno e di disegno e calligrafia nelle scuole normali, avranno un aumento di stipendio di L. 200, e cio' senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 32 e 33.
[2]I titolari di matematica dei ginnasi delle classi 1ª, 2ª, 3ª avranno rispettivamente gli aumenti di stipendio di L. 150, 150 e 100; quelli di 4ª classe, i reggenti e gli incaricati di ruolo lo avranno di L. 200, e cio' senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 30, 31, 32 e 33.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
