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[1]Gli insegnanti di ciascun ordine si distinguono in straordinari e ordinari.

[2]A mano a mano che si rendano vacanti le cattedre, i concorrenti, riconosciuti vincitori nei concorsi corrispondenti, saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, secondo l'ordine delle graduatorie vigenti, col grado di straordinari, nel quale resteranno, a titolo di prova, non meno di un triennio, eccettuati i casi contemplati nell'art. 6.

[3]L' insegnante straordinario, durante tale periodo di prova, sara' sottoposto a speciali ispezioni.

[4]Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni e ai rapporti delle autorita' scolastiche locali, con decreto Reale saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinari tutti gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

[5]Quando i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avra' diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno; dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sara' assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

[6]Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal primo giorno di ottobre di ciascun anno.

[7]Lo straordinario che allo scadere del triennio ed eventualmente del quadriennio di prova, non possa essere nominato ordinario, udito il parere della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio, sara' dispensato dal servizio.

[8]Il tempo del servizio prestato dagl'insegnanti, come professori straordinari, e' sempre valutato agli effetti della pensione.

[9]15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 565

15

Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 565 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ferma rimanendo la facolta' del Ministro dell'istruzione pubblica di ordinare ispezioni al fine di accertare l'andamento didattico e disciplinare delle Scuole medie e normali e per giudicare l'opera dei capi di Istituto e degli insegnanti delle Scuole medesime, sono abolite le ispezioni obbligatorie, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed all'art. 13 della legge 16 luglio 1914, n. 679".

Testo in vigore dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1923

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1906 al 13 aprile 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 565

    Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 565 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ferma rimanendo la facolta' del Ministro dell'istruzione pubblica di ordinare ispezioni al fine di accertare l'andamento didattico e disciplinare delle Scuole medie e normali e per giudicare l'opera dei capi di Istituto e degli insegnanti delle Scuole medesime, sono abolite le ispezioni obbligatorie, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed all'art. 13 della legge 16 luglio 1914, n. 679".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-04-08;142~art3 · fonte del testo

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