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[1]Gli insegnanti di ciascun ordine ((si distinguono in straordinari e ordinari)).
[2]A mano a mano che si rendano vacanti le cattedre, i concorrenti, riconosciuti vincitori nei concorsi corrispondenti, saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, secondo l'ordine delle graduatorie vigenti, col grado di straordinari, nel quale resteranno, a titolo di prova, non meno di un triennio, eccettuati i casi contemplati nell'art. 6.
[3]L' insegnante straordinario, durante tale periodo di prova, sara' sottoposto a speciali ispezioni.
[4]Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni e ai rapporti delle autorita' scolastiche locali, con decreto Reale saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinari tutti gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.
[5]Quando i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avra' diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno; dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sara' assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.
[6]Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal primo giorno di ottobre di ciascun anno.
[7]Lo straordinario che allo scadere del triennio ed eventualmente del quadriennio di prova, non possa essere nominato ordinario, udito il parere della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio, sara' dispensato dal servizio.
[8]Il tempo del servizio prestato dagl'insegnanti, come professori straordinari, e' sempre valutato agli effetti della pensione.
Testo in vigore dal 26 giugno 1906 al 13 aprile 1923
