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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La somma dal fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti che, a forma dell'art. 2 della legge 17 marzo 1907, n. 74, puo' essere destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione dell'edificio per la sede degli uffici della Cassa medesima e di quelli delle aziende e degli Istituti da essa amministrati, e' portata da 3 a 4 milioni di lire.1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 maggio 1909.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Carcano.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 marzo 1915, n. 283
1La L. 21 marzo 1915, n. 283 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire 4 milioni della quale, con legge 30 marzo 1909, n. 280, e' stato autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti, viene aumentata di L. 508.975 per il pagamento a saldo delle spese di acquisto dell'area e di costruzione del fabbricato in Roma (via Goito) destinato a sede degli uffici della Cassa depositi e prestiti e annessi Istituti di previdenza".
Testo in vigore dal 7 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
