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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La somma dal fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti che, a forma dell'art. 2 della legge 17 marzo 1907, n. 74, puo' essere destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione dell'edificio per la sede degli uffici della Cassa medesima e di quelli delle aziende e degli Istituti da essa amministrati, e' portata da 3 a 4 milioni di lire.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 maggio 1909.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Carcano.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 3 giugno 1909 al 7 aprile 1915
