[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con speciali Decreti alle disposizioni che potessero occorrere per l'esecuzione della presente Legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Firenze addi' 6 luglio 1871.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[6]G. Lanza. G. De Falco.
Testo vigente dal 11 luglio 1871
