Art. 2 (Allegato 2)
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[1]In corrispettivo del riscatto il Governo si obbliga a pagare alla Societa' veneta in una sola rata entro tre mesi dalla registrazione della presente Convenzione, la somma di 2,075,000 lire, continuando a corrispondere la propria sovvenzione di L. 1000 al chilometro sino al termine stabilito nell'atto di concessione.
[2]Da tale acquisto e' escluso il materiale rotabile che resta di proprieta' della Societa' veneta.
Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
