Art. 6 (Allegato 1)
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[1]La liquidazione dei conti di dare ed avere con la Societa' dal 1° gennaio 1906 al giorno del pagamento, sara' eseguita mediante un apposito conto corrente fruttifero al 5 %, cinque per cento, da regolarsi al 31 dicembre d'ogni anno, con riporto dello sbilancio a conto nuovo dall'anno seguente.
[2]Nella liquidazione saranno osservati i seguenti criteri:
- a)saranno calcolate a debito della Societa' le quote di prodotto introitate per gli esercizi dal 1° gennaio 1906 in poi;
- b)saranno calcolate a credito della Societa' il capitale di riscatto e le somme pagate dalla Societa' per conto dello Stato, per imposte terreni, fabbricati, consorzi del lago e grandinifugo e per tasse d'assicurazione incendi.
Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
