Art. 4 (Allegato 1)
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[1]Approvata con legge la presente Convenzione per questo solo fatto il Governo entrera' in piena ed assoluta proprieta' della linea riscattata, della quale e' gia' in possesso, e la Societa' anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo garantendo la proprieta' dei terreni da essa acquistati per la costruzione della linea, consegnera' al Governo entro tre mesi dalla data d'approvazione i documenti comprovanti che quei terreni sono liberi da ogni vincolo o peso, salvo i pesi pubblici. In proposito si conviene che resta compreso fra i terreni afferenti alla ferrovia l'appezzamento sito in comune di Capriolo di metri quadrati 3130 circa (n. 1440 b, 1440 d e 911 c, del vecchio catasto) ed esclusa l'area di metri quadrati 1839 circa (n. 2078 di mappa) su cui esiste il binario, che si riconosce privato di diramazione all'officina di Palazzolo.
[2]Il Governo dal canto suo provvedera' entro il termine d'un anno dalla stessa data, per le occorrenti volture catastali.
Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
