Art. 3 (Allegato 1)
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[1]Mediante il corrispettivo sovra convenuto la Societa' anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo, si intendera' pienamente soddisfatta di ogni diritto e ragione che potesse competerle verso il Governo in dipendenza del suddetto capitolato di concessione rimanendo solamente salva e riservata ogni decisione per cio' che riguarda l'addebitamento dei lavori occorsi sulla linea e dichiarandosi ogni altra questione reciprocamente definitiva e transatta con la presente Convenzione.
[2]La Societa' medesima si rende garante verso il Governo di ogni danno o molestia per parte dei terzi relativamente a lavori e provviste di ogni genere da essa eseguiti par la costruzione della ferrovia.
Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
