Art. 20 (Capitolato Allegato F)
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Per tutte le opere principali d'arte, cioe' per tutti i ponti in generale, la cui luce raggiunga o superi i metri 6, pei viadotti, cavalcavia o sottovia, per i passaggi a livello delle strada nazionali e per tutte le stazioni indistintamente coi fabbricati loro attinenti, dovranno i piani esecutivi di dettaglio essere sottoposti all'approvazione del Governo prima che ne venga intrapresa la costruzione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
