Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando il Governo avesse bisogno di spedire masse di truppa o materiali ed oggetti attinenti al servizio militare e marittimo ad un punto qualsiasi della rete concessa, la societa' sara' tenuta di mettere tosto a di lui disposizione tutti i mezzi di trasporto di cui essa dispone per l'esercizio delle sue linee.
[2]In questo caso, e sempreche' si verifichi sospeso, per tale straordinario servizio, ogni altro trasporto per uso del pubblico, verra' pagato dal Governo la meta' dei diritti stabiliti dalla tariffa generale pei trasporti da essa eseguiti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
