Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. 598 parole tolte, 25 parole aggiunte in 27 capoversi.

tolto: Ai trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo sulle ferrovie concesse alla societa' sara' applicata la seguente tariffa speciale:

tolto: Grande velocita'.

tolto: 1.° Militari, marinai, loro assimilati e carabinieri reali:

tolto: Per ogni posto in vetture di 1.ª classe,L. 0,025 al chil.

tolto: Id. 2.ª id. » 0,018 id.

tolto: Id. 3.ª id. » 0,0125 id.

tolto: Le famiglie dei detti militari, marinai, carabinieri, in occasione di cambio di residenza per ragione di servizio, avranno diritto alla riduzione della meta' sui prezzi di tariffa.

tolto: 2.° Per ogni tonnellata di bagaglio divisibile da 10 in 10 chilogrammi, lire 0,20 al chilometro.

Mostra gli altri 19 capoversi cambiati

tolto: Per un cavallo in vagone-scuderia, L. 0,12 al chilometro.

tolto: Id. in vagone-bestiame, » 0,06 1/4 id.

tolto: Per una vettura a due ruote.... » 0,15 id.

tolto: Id. a quattro ruote.. » 0,25 id.

tolto: 3.° Doganieri, guardie di pubblica sicurezza ed indigenti, in vetture di terza classe, lire 0,025 per posto e per chilometro.

tolto: 4.° Detenuti ed agenti di scorta da trasportarsi in uno speciale compartimento di vetture di terza classe, per ogni posto lire 0,025 al chilometro.

tolto: Qualora il Governo fornisca alla compagnia apposite vetture cellulari, essa dovra' trasportarle, se cariche, mediante il semplice pagamento dei prezzi dei posti occupati dai detenuti e dagli agenti di scorta, e gratuitamente se vuote.

tolto: La pulizia, l'illuminazione e l'ingrassamento delle vetture cellulari sono a carico della societa' durante il tempo in cui queste rimangono sulle sue linee.

tolto: 5.° Il numerario di qualunque specie sara' tassato in ragione di centesimi 25 per ogni migliaio di lire per i primi 140 chilometri, e pel di piu', un centesimo per ogni dieci chilometri.

tolto: 6.° Nei sovra indicati prezzi non e' compresa l'imposta del decimo.

tolto: Piccola velocita'.

tolto: 7.° Materiali d'artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione della guerra e della marina, tabacchi, sali, ed altri generi di privativa demaniale, lire 0,06 per tonnellata e per chilometro, coll'aggiunta del diritto fisso di lire 0,50 la tonnellata per ogni operazione di carico e di scarico effettuato dalla compagnia.

tolto: 8.° Per ogni cavallo o mulo trasportato in vagone-bestiame, lire 0,03 per chilometro.

tolto: 9.° I carri si' a due che a quattro ruote e gli affusti da cannone saranno tassati in ragione di centesimi 8 ciascuno e per chilometro se vuoti, ed in ragione di centesimi 12 pure per chilometro, se i carri contengono materiali da guerra e gli affusti si trovano provvisti di cannoni.

tolto: 10. Alle polveri ed alle altre munizioni da guerra che non venissero trasportate sui carri d'artiglieria, sara' applicata la tariffa di lire 0,075 per tonnellata e per chilometro, coll'aggiunta del diritto fisso sovra stabilito per le operazioni di carico e scarico.

tolto: 11. Qualora pel trasporto delle polveri e munizioni da guerra fossero necessari convogli speciali, la compagnia avra' diritto ad un maggior prezzo da convenirsi.

tolto: Disposizioni comuni ai due mezzi di trasporto.

tolto: 12. Il Governo stabilira' con apposito regolamento, sentita la societa', i titoli giustificativi, mediante i quali i trasporti fruiranno della sovra indicata tariffa speciale, come pure le norme e le cautele da osservarsi nei trasporti stessi, si per quanto concerne le persone, come per cio' che si riferisce alle materie ed al bestiame.

tolto: 13. Se le tariffe generali che la societa' e' autorizzata ad applicare ai trasporti sulle linee, giusta l'articolo 84 del presente capitolato, venissero ridotte, il Governo avra' diritto, dopo un decennio dalla data della presente concessione, di ottenere pel trasporto da eseguirsi per suo conto un ribasso sulla tariffa speciale stabilita in quest'articolo, tenuto calcolo del ragguaglio esistente fra le suddette due tariffe.aggiunto: Capitolato Allegato A-art. 91 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~art91 · fonte del testo

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