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[1]La societa' sara' tenuta di farsi legittimamente rappresentare sul luogo stesso dei lavori da persone idonee che fara' formalmente conoscere ai commissari tecnici governativi, ed alle quali si possano impartire gli ordini e fare le comunicazioni che il buon andamento dei detti lavori potrebbe richiedere.

[2]Gli appaltatori ed i provveditori di materiali non saranno ne' dal Governo, ne' dai commissari tecnici riconosciuti se non nella qualita' di dipendenti dalla societa', cosicche' sopra di questa pesera' sempre la risponsabilita' del fatto loro.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~art61 · fonte del testo

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