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[1]Le gallerie o sotterranei dovranno essere rivestiti in buona muratura cogli spessori che secondo le circostanze saranno prescritti dall'amministrazione governativa in tutti quei siti in cui l'amministrazione medesima ne riconoscera' il bisogno, sia a cagione della cattiva ed instabile roccia in cui dovrannosi aprire, o sia per le filtrazioni d'acqua o per la poca grossezza dello strato di suolo naturale sovraincombente alle gallerie stesse.
[2]Oltre all'uso che gia' si e' detto potersi fare della pietra scalpellata nella copertura degli acquedotti e nelle fondazioni di questo genere di costruzione ne potra' essere prescritto l'impiego nei rivestimenti di tutta la parte soggetta allo sfregamento od all'urto delle acque e dei materiali che queste travolgono, delle muratore d'elevazione di un'opera qualunque, nelle parti eziandio di qualsivoglia opera maggiore esposte sia a consumo per loro uso naturale, sia ad essere alterate e guaste dalle vicende atmosferiche, dallo scolo delle acque o da atti di negligenza ed imprevidenza da parte dell'uomo, nelle opere di finimento e di decorazione dei ponti e viadotti e delle fronti murali degl'ingressi dei sotterranei, nei pulvinari d'impostatura degli archi, quando un tal mezzo sia riputato conveniente per ripartirne sur ampia base la pressione, negli spigoli dei piedritti, dei piloni e degli archi dei ponti, viadotti e simili.
[3]Le pietre scalpellate a filari orizzontali estesi per tutta la spessezza dei muri e collocati a convenienti distanze verticali dall'uno all'altro, saranno anche impiegate come mezzo di ridurre ad uniformita' i cedimenti nelle costruzioni qualunque di altezza considerevole, e nei rivestimenti dei sotterranei, quando queste costruzioni siano in piccoli materiali, quali sono i mattoni, od in materiale di grossezza non uniforme, quali sono le pietre greggie.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
