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Quando il commissario governativo riconoscesse che l'eseguimento delle opere non procede in conformita' dei preaccennati principii, se la societa' non si prestera' alle riforme che dai medesimi verranno loro ingiunte, potra' esso ordinare la sospensione dei lavori, salvo il riferirne tosto al Ministero.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
