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[1]La societa' dovra' stabilire sulla strada ferrata una linea di telegrafia elettrica pel servizio della locomozione, secondo il sistema che sara' da essa proposto ed approvato dal Governo.
[2]Il Governo si riserva la facolta' di collocare sui pali della societa' i fili della linea pel servizio pubblico, e quest'ultima sara' tenuta inoltre di provvedere nelle rispettive stazioni gli occorrenti locali pegli uffizi degli impiegati telegrafici governativi.
[3]La societa' sara' pure obbligata alla custodia ed alla manutenzione ordinaria del materiale esterno della linea, come pali, fili ed accessori, tanto di sua proprieta' che di spettanza dello Stato, uniformandosi per quanto riguarda i fili ed accessori alle istruzioni della direzione generale dei telegrafi dello Stato.
[4]In tutte quelle stazioni della rete concessa che saranno designate dal Governo, la societa' si obbliga di far ricevere e trasmettere a destinazione per mezzo dei suoi agenti i dispacci telegrafici che verranno presentati dalle persone viaggianti nei convogli.
[5]Le condizioni ed i compensi per questo speciale servizio saranno stabilite nel seguito tra la societa' ed il Governo mediante accordi speciali.
[6]Per cio' che concerne l'accennato servizio gli agenti della societa' dovranno uniformarsi ai regolamenti in vigore ed alle istruzioni che saranno date ai medesimi dalla direzione generale dei telegrafi dello Stato.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
