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[1]Le curve nella generalita' dovranno avere un raggio che non stia al disotto di metri quattrocento cinquanta.
[2]Saranno pero' tollerate curve sino ad un minimo raggio di metri trecento, ovunque troppo gravi difficolta' si opponessero a sorpassare questo limite.
[3]Per le linee concesse eventualmente, allorche' in qualche caso eccezionale ne sia dimostrala l'assoluta necessita', il Governo potra' permettere che il raggio delle curve sia ridotto al minimo limite di duecento cinquanta metri.
[4]Nelle curve di un raggio non maggiore di metri quattrocento non si potra' adottare un'acclivita' superiore al tre per mille, allorche' le pendenze dei tratti rettilinei adiacenti non oltrepassino il sei per mille; se le accennate pendenze non superano il dieci per mille, l'acclivita' delle curve sara' limitata al sei, e nel caso finalmente che le pendenze medesime fossero piu' forti, le curve coll'indicato breve raggio dovranno mantenersi in quel minor limite di acclivita' che potra' essere consentito dalle condizioni dei luoghi.
[5]Dove due o piu' curve tracciate con raggio non maggiore di metri mille si succedano l'una all'altra, esse non potranno congiungersi immediatamente, costituendo uno o piu' flessi contrarii, ma dovranno essere separate da un tratto rettilineo di ferrovia che non abbia minore lunghezza di metri sessanta.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
