Art. 25 (Allegato G)
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[1]La larghezza dei grandi viadotti e dei ponti eccedenti la luce di metri 10 per le linee ad un solo binario sara' di metri 5 e centimetri 10 dall'una all'altra facciata, tanto quando i parapetti sono eseguiti in muratura come quando lo sono in ferro.
[2]Nel caso in cui i viadotti ed i ponti sorpassino la lunghezza di metri 60 fra l'una e l'altra spalla e siano eseguiti parapetti in muratura, saranno, riguardo ai ponti, rialzati tutti o parte dei rostri delle pile sino al piano della via per servire di piazzetta di ritiro ai guardiani, e nei viadotti a piu' arcate, ad ogni tre di queste saranno costrutti pilastri aventi nelle medesime una sporgenza sufficiente ad ottenere lo stesso effetto.
[3]Nei ponti a travate in ferro la larghezza misurata da centro a centro delle travi laterali sara' di metri 5.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
