Art. 20 (Allegato G)
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[1]Lo Stato guarentisce direttamente, e fino alla somma di 15,000 lire per chilometro, gli interessi e la quota annua d'ammortizzazione delle obbligazioni emesse e da emettersi finche' l'ammontare della sovvenzione eccedera' la somma suddetta.
[2]Quando il detto ammontare sia al disotto della 15,000 lire, la garanzia di cui sopra sara' limitata alla sovvenzione annualmente dovuta alla societa'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
