Art. 60 (Allegato E)
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[1]I lavori di costruzione della strada ferrata saranno intrapresi non piu' tardi di cinque mesi a datare dall'epoca stabilita coll'articolo 1° per la loro esecuzione, ma la societa' non potra' porvi mano ne' procedere ad alcuna espropriazione di terreni se prima non avra', per l'esatto adempimento degli obblighi assunti, depositato presso la cassa dei depositi la somma di lire 600,000 a titolo di cauzione definitiva in numerario od in effetti dello Stato, cioe', od in buoni del tesoro, od in cedole del debito pubblico al 5 per % che saranno ricevute al valore nominale, od in cedole del 3 per cento valutate al corso di emissione.
[2]Sara' imputato in detta cauzione definitiva l'ammontare della cauzione primordiale data come infra a guarentigia di questa convenzione.
[3]Non adempiendosi all'obbligo di prestare l'indicata cauzione definitiva nel termine fissato, la fatta concessione s'intendera' come non avvenuta senza che occorra alcun diffidamento o costituzione in mora.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
