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[1]Nei siti in cui la superficie naturale del terreno od il piano delle strade ordinarie intersecate hanno, rispetto alla strada ferrata, una differenza piu' o meno grande, ma non sufficiente perche' convenga praticarvi dei sottovia o dei cavalcavia, si dara' accesso ai passaggi a livello mediante rampe d'inclinazioni piu' o meno dolci secondo l'importanza delle strade esistenti, avvertendo di stabilire tra l'estremita' delle rampe e la ferrovia un pianerottolo orizzontale della lunghezza di metri 10 almeno.

[2]Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate con massicciate di buoni materiali in relazione collo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~allegato-e-art20 · fonte del testo

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