Art. 9 (Allegato A)
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[1]La cessione di cui e' argomento nell'articolo 8 comprende:
- a)Tutte le ragioni, diritti e carichi spettanti alla societa' delle ferrovie romane per riguardo alle linee cedute in forza della concessione approvata con decreto del Governo pontificio in data 21 maggio 1856 e della legge 21 luglio 1861;
- b)Il corpo stradale componente le dette due ferrovie con tutti gli annessi e connessi ed ogni altro terreno appartenente alla societa' e dipendente dalla strada ferrata, le opere d'arte, i fabbricati delle stazioni e case cantoniere, e qualsivoglia dipendenza delle medesime;
- c)Il materiale fisso esistente in opera, come ferri e legnami d'armamento, piatteforme, grue idrauliche, grue pel carico e scarico, serbatoi, pesi a bilico, sviatoi e via dicendo;
- d)I mobili delle stazioni, ivi compresi quelli dell'ufficio di direzione a Rimini, ed altri oggetti e macchinismi destinati al servizio delle merci e dei viaggiatori, non che per gli uffizi ed alloggi, gli utensili e le macchine delle officine e gli attrezzi servienti alla manutenzione della strada, in conformita' dell'inventario presentato dal signor ingegnere Poiree, sotto la data del 16 aprile 1864 e depositato al Ministero dei lavori pubblici;
- e)Tutto il materiale mobile di locomozione e di trazione coi rispettivi pezzi di ricambio appartenenti al servizio delle due strade ferrate cedute, come risulta descritto nell'inventario di cui sopra:
- f)La linea telegrafica con macchine di trasmissione e tutto il corredo necessario.
[2]Pel caso che all'atto della consegna delle due strade ferrate da Bologna ad Ancona e da Castelbolognese a Ravenna, la societa' non potesse rimettere al nuovo cessionario tutto il materiale e tutti gli oggetti contemplati nell'inventario suddetto, essa sara' tenuta a rimborsare il valore di quanto manchera' secondo i prezzi nell'inventario medesimo indicati.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
