Art. 25 (Allegato A)
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[1]Il Governo continuera' a pagare direttamente, come pel passato, gl'interessi e quanto occorre per l'ammortizzazione delle obbligazioni emesse per la costruzione della linea maremmana, con fondi che alle epoche necessarie verranno messi a sua disposizione dalla nuova societa'.
[2]E la nuova societa' per parte sua continuera' pure a provvedere direttamente al servizio degli interessi e delle obbligazioni rappresentanti il valore delle linee da Ancona a Bologna e da Castelbolognese a Ravenna, servendosi di fondi che verranno messi a di lei disposizione dal Governo o dalla societa' che fosse al medesimo sostituita nell'acquisto delle accennate due linee.
[3]Il servizio finanziario di che si e' parlato verra' fatto gratuitamente da una parte e dall'altra.
[4]La nuova societa' dovra' giustificare in ogni anno di avere soddisfatto alle opportune scadenze al servizio non solo della parte di obbligazioni rappresentanti il costo delle due linee cedute, ma ancora tutte le altre state emesse per le ferrovie romane.
[5]Le quote di sovvenzione chilometrica che potessero spettare alla societa', ed il prodotto netto delle linee serviranno di garanzia per l'eseguimento dei pagamenti sovraccennati.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
