Art. 23 (Allegato A)
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[1]Il Governo, a titolo di sussidio, cede alla nuova societa', senza alcun rimborso, i lavori gia' eseguiti per la linea del litorale ligure e per quella da San Severino ad Avellino per un ammontare in complesso di trentotto milioni.
[2]Il valore dei detti lavori verra' determinato su documenti comprovanti i pagamenti fatti per conto dello Stato agli imprenditori.
[3]Nel caso che all'epoca della consegna alla societa' delle opere come sopra eseguite, la quale consegna dovra' aver luogo entro un mese dopo la promulgazione della legge di approvazione di questa convenzione, l'ammontare dei lavori di cui sopra ascendesse ad una somma maggiore di 38 milioni, questa verra' rimborsata dalla societa' entro un anno dalla data della consegna medesima.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
