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[1]I tenenti e sottotenenti albanesi in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati idonei al termine di apposito corso tecnico-professionale, conseguiranno il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali ai sensi dell'art. 1 della presente legge.
[2]Essi assumeranno nell'Arma dei carabinieri Reali anzianita' assoluta corrispondente alla data del trasferimento.
[3]L'anzianita' relativa per quelli che saranno trasferiti nell'Arma dei carabinieri Reali sotto la stessa data sara' determinata dalla anzianita' nell'Arma di provenienza e, a parita' di questa, secondo le norme generali stabilite nell'art. 8 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.
[4]Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali - non compreso in tale periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego - gli stessi ufficiali potranno essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.
[5]L'ufficiale nei cui riguardi sia applicato tale provvedimento riprende la sua anzianita' originaria. Per la sua promozione al grado superiore non si richiedono i periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, qualora egli sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto compiere tempestivamente i periodi di comando medesimi.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 15 marzo 1943-XXI
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]MUSSOLINI - ACERBO
[10]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 15 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
