Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. 249 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I tenenti e sottotenenti albanesi in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati idonei al termine di apposito corso tecnico-professionale, conseguiranno il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali ai sensi dell'art. 1 della presente legge.
tolto: Essi assumeranno nell'Arma dei carabinieri Reali anzianita' assoluta corrispondente alla data del trasferimento.
tolto: L'anzianita' relativa per quelli che saranno trasferiti nell'Arma dei carabinieri Reali sotto la stessa data sara' determinata dalla anzianita' nell'Arma di provenienza e, a parita' di questa, secondo le norme generali stabilite nell'art. 8 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.
tolto: Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali - non compreso in tale periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego - gli stessi ufficiali potranno essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.
tolto: L'ufficiale nei cui riguardi sia applicato tale provvedimento riprende la sua anzianita' originaria. Per la sua promozione al grado superiore non si richiedono i periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, qualora egli sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto compiere tempestivamente i periodi di comando medesimi.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 15 marzo 1943-XXI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - ACERBO
tolto: Visto, il Guardasigilli: DE MARSICOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1943-03-15;186~art2 · fonte del testo
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