E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Osaka, composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale esercitera' le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituira' il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Il segretario generale viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri. Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti. Il commissariato cessera' le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-01-28;3~art3 · fonte del testo

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