E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Montreal del 1967, composto da un Commissario generale ed un Segretario generale che esercitera' anche le funzioni di Commissario aggiunto ed, in caso di assenza, sostituira' il Commissario generale, nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero. Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti. Il Commissario cessera' le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Testo vigente dal 23 aprile 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-04-05;210~art3 · fonte del testo

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