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Miscellanea
Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka 1970
Legge 28 gennaio 1969, n. 3
- Aggiornato al
- 15 febbraio 1969
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka del 1970 e'…
- Art. 2All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si…
- Art. 3E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione…
- Art. 4Il commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Giappone per…
- Art. 5Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi…
- Art. 6In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli…
- Art. 7Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare, a titolo di anticipazione…
- Art. 8Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale…
- Art. 9Per la gestione dei fondi il Commissariato e' autorizzato a derogare dalle disposizioni…
- Art. 10La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua…
