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Miscellanea
Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967
Legge 5 aprile 1966, n. 210
- Aggiornato al
- 23 aprile 1966
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 e'…
- Art. 2All'onere di lire 1 miliardo per l'anno 1965 si provvedera' mediante riduzione del Fondo…
- Art. 3E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione…
- Art. 4Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Canada' per tutto…
- Art. 5Il Commissario generale direttamente od a mezzo del Segretario generale gestisce i fondi…
- Art. 6In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli…
- Art. 7Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare, a titolo di anticipazione…
- Art. 8Il Commissario generale e' tenuto a versare ad una gestione speciale di entrata, a lui…
- Art. 9Per la gestione dei fondi ed il vista del carattere speciale e temporaneo della…
- Art. 10La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella…
