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((I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti. Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali:

  • a)cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
  • b)ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facolta' di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
  • c)trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
  • d)venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
  • e)quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonche' nelle attivita' terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;
  • f)quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonche' al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo. La funzione di membro dei comitati nazionali e' incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988. Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5. Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, puo' convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria)).

Testo in vigore dal 19 luglio 1986 al 20 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 19 luglio 1986. 140 parole tolte, 276 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, e' sostituito dal seguente: "I Comitatiaggiunto: I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza … si avvale per l'adempimento dei propri compiti. Essi sono costituiti da un complesso di tolto: 140 aggiunto: centosessantatre membri, dei quali:

a) tolto: 48 aggiunto: cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo tolto: nelle Facolta'aggiunto: , di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tolto: fra aggiunto: tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) tolto: 24 aggiunto: ventisette sono eletti dai professori di ruolo tolto: delle Facolta',aggiunto: , di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' giuridiche, politico-sociali, storicoaggiunto: -filosofico-letterarie e delle tolto: Facolta' aggiunto: facolta' di scienze economiche e statistiche, tolto: fra aggiunto: tra gli appartenenti al medesimo corpo tolto: volante aggiunto: votante;

c) tolto: 16 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle Facolta' di cui alla lettera a), fra aggiunto: trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) tolto: 8 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle Facolta' di cui alla lettera b), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

tolto: e) 20 sono eletti aggiunto: venti sono eletti da esperti e tolto: da ricercatori addetti ad organismi aggiunto: ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica tolto: non universitari, dipendenti da Amministrazioni statali, fraaggiunto: , dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

tolto: f) 12aggiunto: e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tolto: traaggiunto: , su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industriaaggiunto: , nonche' nelle attivita' terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

tolto: g) 12 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedentiaggiunto: f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonche' al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo. La funzione di membro dei comitati nazionali e' incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti dei tolto: Comitati nazionali aggiunto: comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica tolto: un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per ulteriore quadriennio aggiunto: sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988. Il numero e la competenza dei tolto: Comitati nazionali di consulenza aggiunto: comitati nazionali, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezionitolto: , per le cooptazioni e per le nominetolto: , sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5. Alle riunioni dei tolto: Comitati nazionali partecipa aggiunto: comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del aggiunto: Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Per l'esame di affari di carattere generale tolto: e aggiunto: o di notevole importanza il tolto: Presidente aggiunto: presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il tolto: Consiglio aggiunto: consiglio di presidenza, puo' convocare i tolto: Comitati aggiunto: comitati nazionali in assemblea plenaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;283~art4 · fonte del testo

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