Il Ministro puo' avvalersi dell'ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. La direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, provvede normalmente alle inchieste con proprio personale. Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine e senza l'osservanza di particolari formalita', chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti all'inquisito, e poi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, alle attitudini ed alla capacita' da lui dimostrate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonche' su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare. Criteri analoghi vengono adottati per le inchieste da eseguire nei confronti di funzionari. Al termine dell'inchiesta il magistrato ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare dell'inquisito. Il capo dell'ispettorato generale trasmette al Ministro la relazione d'inchiesta, formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare. Copia della relazione viene trasmessa al direttore generale competente.

Testo vigente dal 5 settembre 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1311~art12 · fonte del testo

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