Art. 72 — Uffici locali di esecuzione penale esterna

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Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione e' disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 2. Gli uffici:

  • a)svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
  • b)svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
  • c)propongono all'autorita' giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
  • d)controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
  • e)su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
  • f)svolgono ogni altra attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento

Testo in vigore dal 16 agosto 2005 al 10 novembre 2018

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 16 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 16 agosto 2005. 125 parole tolte, 116 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti. Il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre, con suo decreto, che per piu' uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede. I centri di servizio sociale dipendono dall'amministrazione penitenziariaaggiunto: Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione e' disciplinata tolto: dal regolamento. I centri,a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza aggiunto: con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 2. Gli uffici:

aggiunto: a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, le inchieste tolto: sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza tolto: e per il trattamento dei condannati e degli internati, nonche' a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. I centri prestano inoltre,aggiunto: ;

aggiunto: b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

aggiunto: c) propongono all'autorita' giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

aggiunto: d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

aggiunto: e) su richiesta delle direzioni degli istitutitolto: , opera di aggiunto: penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziariotolto: . Svolgono, infine,aggiunto: ;

aggiunto: f) svolgono ogni altra attivita' tolto: prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale. aggiunto: prescritta dalla legge e dal regolamento

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art72 · fonte del testo

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