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[1]La presente legge entra in vigore alla data che sara' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie. 2
[2]Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge 24 maggio 1903, n. 205, il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411, il R. decreto 13 giugno 1918, n. 908, la legge 5 aprile 1908, n. 161, ed ogni altra contraria disposizione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1933 - Anno XI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - De Bono - Jung - Ciano - Sirianni - De Francisci.
[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323
2Il Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la data di entrata in vigore della della legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, e' stabilita al 1° aprile 1934.
Testo in vigore dal 25 marzo 1934 al 1 giugno 1936
